VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza
educativa, che ha visto l’attenzione del legislatore con l’emanazione della L. 71 del 29
maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”.
La L. 107 del 13 luglio 2015 “Buona scuola” ha individuato le competenze da implementare
e potenziare nell’attività didattica, tra cui:
 competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della
responsabilità civica
 competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web
 competenza dell’inclusività nella diversità.
Istituzioni, comunità scolastica, cittadini sono chiamati ad una progettualità coordinata ed
integrata finalizzata alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo,
attraverso strategie formative, informative e partecipative.

COS’E’ IL BULLISMO
Il bullismo è un comportamento violento ed intenzionale, di natura sia fisica che
psicologica, reiterato nel tempo, rivolto a persone considerate incapaci di difendersi.
Esso, pertanto, implica:
 INTENZIONALITA’
 RIPETIZIONE delle azioni
 SQUILIBRIO DI POTERE
Il bullismo può assumere differenti forme:
 FISICO
 VERBALE
 INDIRETTO attraverso pettegolezzi, isolamento della vittima dal gruppo
Il bullismo è anche DISCRIMINATORIO.

COSE’ IL CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo è una forma di bullismo, realizzata per via telematica, attraverso e-mail,
chat, social network o siti internet, nonché la diffusione on line di contenuti, a danno della
vittima o di persone ad essa legate (per esempio familiari).
Il cyberbullismo presenta alcune caratteristiche specifiche:

 Assenza di relazione tra vittima e bullo
 Anonimato: spesso il cyberbullo si nasconde dietro falsi nomi o pseudonimi
 Mancanza di limiti spazio-temporali: il cyberbullismo può invadere la privacy della
vittima, in qualunque momento della giornata e in qualunque luogo essa si trovi.

LE VIOLAZIONI DI LEGGE DETERMINATE DA BULLISMO E
CYBERBULLISMO

Le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo costituiscono innanzitutto una
violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana, che vuole una comunità
fondata sul rispetto della dignità umana, sull’uguaglianza, la libertà e la solidarietà.
In particolare, vengono violati i seguenti articoli:
 Articolo 2: atteggiamenti riconducibili a bullismo e a cyberbullismo ledono i diritti
inviolabili dell’uomo, quali il diritto alla vita e all’incolumità fisica.
 Articolo 3: il bullismo e il cyberbullismo violano il principio di uguaglianza,
manifestando discriminazione e intolleranza nei confronti della vittima.
 Articolo 15: le condotte di bullismo e in particolare di cyberbullismo, violano la libertà
e la segretezza della corrispondenza, ogni volta che si verifichi violazione
dell’account della posta privata, al fine di trarre e diffondere informazioni che
danneggiano la vittima.
 Articolo 34: quando la vittima di bullismo e cyberbullismo è indotta ad assenteismo e
abbandono scolastico, viene violato il diritto fondamentale allo studio.


VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE
La legge L. 71/2017 non introduce un reato specifico, in quanto i comportamenti di bullismo
e cyberbullismo sono singolarmente considerati reati dal nostro ordinamento e quindi
perseguibili e punibili.
La responsabilità penale è personale; in caso di alunni minori di anni 14, sono responsabili
civilmente i genitori, mentre dal compimento del 14esimo anno di età l’individuo può essere
processabile e condannabile dal Tribunale dei minori.
VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE
La violazione della norma di diritto civile comporta una responsabilità di tipo patrimoniale,
che si traduce nell’obbligo di pagare una somma di denaro a risarcimento del danno
arrecato.
In caso di minore, al risarcimento sono tenuti i genitori o il tutore, per culpa in educando e
in vigilando.
Si sottolinea che la giurisprudenza contempla, all’interno del più generico danno causato da
condotte di bullismo e cyberbullismo, il “danno biologico”, il “danno morale” ed il “danno
esistenziale”, riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore e

all’aspetto dinamico relazionale, quando l’evento dannoso comporta un peggioramento
delle condizioni di vita della vittima.
GLI OBBLIGHI DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

La legge 71/2017 prevede obblighi ed iniziative in carico alle Istituzioni scolastiche per
prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
In particolare:
 Articolo 1 comma 1: contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni preventive
e di educazione specifica nei confronti dei minori coinvolti
 Articolo 4 comma 5: le Istituzioni scolastiche devono promuovere azioni specifiche
di uso consapevole da parte dei minori della rete internet, informando in merito ai
diritti e doveri connessi all’uso delle tecnologie informatiche.
Dirigente scolastico:
 Individua e nomina il referente per il bullismo e il cyberbullismo
 Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell’ordine, servizi sociali e della
salute, servizi minorili), per ottenere supporto specializzato verso i minori coinvolti
 Definisce le linee di indirizzo del PTOF e del Patto di Corresponsabilità, affinché
prevedano azioni specifiche di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo
 Diffonde tempestivamente ed in modo capillare tutte le informazioni relative aa attività
ed iniziative intraprese, utilizzando anche un’apposita sezione nel sito internet
dell’Istituto.
Referente per il bullismo e il cyberbullismo
 Viene individuato tra i docenti, preferibilmente tra chi possiede competenze
specifiche
 Deve coordinare le azioni di prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo. Le
azioni devono essere continue nel tempo e volte a sviluppare consapevolezza sulle
conseguenze sociali e giudiziarie del fenomeno
 Deve relazionarsi con i servizi presenti sul territorio
Docenti
 Devono sviluppare negli alunni competenze relative alla legalità, all’uso consapevole
delle tecnologie, all’inclusione.
 Devono vigilare sui comportamenti degli alunni ed essere capaci di cogliere eventuali
situazioni di disagio, di cui devono informare tempestivamente Dirigente scolastico e
referente per il bullismo.

Studenti
 Segnalano agli adulti di riferimento (genitori e docenti) situazioni di criticità e/o
malessere
 Partecipano attivamente alle iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno

Collaboratori scolastici
 Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni, durante l’intervallo,
sia nelle parti comuni, che nei servizi. Qualora notassero comportamenti inadeguati
o sospetti, devono darne immediata comunicazione al referente per il bullismo e/o al
Dirigente scolastico.

RESPONSABILITA’ DERIVANTI DALLA NORMATIVA
In capo al bullo a partire dai 14 anni
 Sanzione disciplinare nell’ambito scolastico, in base a quanto previsto dal
regolamento d’Istituto
 Sanzione amministrativa
 Responsabilità penale
In capo al genitore di qualsiasi minore
 Responsabilità civile, per culpa in educando e in vigilando
In capo a tutti gli operatori della scuola (Dirigente scolastico, docenti e collaboratori
scolastici)
 Responsabilità civile, per culpa in vigilando
In capo al Dirigente scolastico
 Responsabilità civile per culpa in organizzando
 Responsabilità penale, in caso di omissione di denuncia alle autorità competenti in
qualità di Pubblico Ufficiale
 Responsabilità amministrativa, nell’ipotesi in cui incorra in procedimento disciplinare
In capo ai Docenti
 Responsabilità civile per aver omesso di svolgere tute le azioni previste dalla L.
71/2017
 Responsabilità penale, in caso di omissione di denuncia alle autorità competenti in
qualità di Pubblico Ufficiale
 Responsabilità amministrativa, nell’ipotesi in cui incorra in procedimento disciplinare

PROCEDURA DISCIPLINARE PER ATTI DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO

In caso di atti ascrivibili a bullismo o cyberbullismo, si configurano le seguenti ipotesi:
 se il fatto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa tempestivamente i
genitori dell’alunno e attiva adeguate azioni di carattere educativo
 se il fatto costituisce reato, il Dirigente scolastico sporge denuncia alle Autorità
competenti (Garante Privacy, Polizia di stato, Polizia locale, Carabinieri, Polizia
postale)
Qualora un docente o un collaboratore scolastico dovesse venire a conoscenza di un
comportamento ipotizzabile come reato, ha l’obbligo di comunicare l’accaduto con la
massima urgenza al Dirigente scolastico, perché adotti le misure necessarie.
Si predispone specifico modulo per poter effettuare una segnalazione al Dirigente scolastico
e al Referente per il bullismo; questi ultimi valuteranno se ricorrono gli estremi per una
denuncia. Qualsiasi segnalazione può anche essere anonima, ma deve essere sempre
riportata per iscritto, anche se raccolta oralmente.
Nei casi di particolare gravità e urgenza, in cui sia a rischio l’incolumità dell’intera comunità
scolastica, il Dirigente può disporre l’immediato allontanamento dello studente, informando
tempestivamente i genitori; tale provvedimento sarà poi sottoposto all’approvazione degli
Organi Collegiali competenti.
FASI DEL PROCEDIMENTO
Il D.S.
 informa immediatamente e coinvolge i genitori
 in caso di mancata collaborazione da parte della famiglia o di sua inadeguatezza in
merito al caso, procede a fare segnalazione ai Servizi sociali del Comune
 organizza attività d formazione a favore della comunità scolastica, coinvolgendo i
Servizi territoriali (Polizia postale, Forze dell’Ordine…)

Raccolte le informazioni attraverso l’apposito modulo, il Dirigente scolastico alla presenza
di un testimone, procede a:
 ascoltare i protagonisti dei fatti, nonché i genitori degli alunni coinvolti
 accogliere eventuali documenti o materiali utili
 redigere i relativi verbali.
Il D.S., constatato che il comportamento dell’alunno rientra tra gli illeciti disciplinari che,
secondo quanto riportato dal regolamento d’Istituto, prevedono la sospensione con
allontanamento dalle lezioni:
 convoca un Consiglio di classe straordinario, allargato ai Rappresentanti dei genitori

 prevede la convocazione anche dello studente, in modo che possa esporre davanti
al Consiglio di classe le proprie ragioni. Essendo lo studente un minore, sarà
necessaria la presenza di almeno dei genitori.
La seduta del Consiglio di classe è divisa in due momenti successivi:
Fase dibattimentale: in cui viene riepilogato quanto accaduto, con precisa menzione delle
testimonianze raccolte.
Lo studente viene invitato ad esporre le proprie ragioni. Si può procedere anche in assenza
dello studente e del genitore, a patto che si abbia certezza dell’avvenuta notifica della
convocazione.
Fase deliberativa: tale fase si svolge alla sola presenza del D.S., dei docenti e dei
Rappresentanti dei genitori.
Il Consiglio di classe decide il provvedimento, che deve essere debitamente motivato.
Il provvedimento va tempestivamente notificato alla famiglia.
Il D.S. può proporre un’attività alternativa all’allontanamento, di tipo risarcitorio e/o
riparatorio a favore della comunità scolastica. Tali attività vanno condivise con la famiglia.
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Premesso che l’art.22 della L. 241/1990 definisce il diritto di accesso come “diritto degli
interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, si precisa che
la legittimazione ad accedere agli atti si configura nei confronti di coloro che possono
vantare un interesse concreto, direttamente collegato alla conoscenza dei dati richiesti.

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTINO
L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE AI QUINDICI GIORNI

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore ai quindici gironi o che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato la competenza è
del Consiglio di Istituto.

RISARCIMENTO DEL DANNO
Alle sanzioni disciplinari di cui sopra, potrà sommarsi il risarcimento del danno arrecato, in
base a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.

IMPUGNAZIONI O RECLAMI
E’ ammesso ricorso verso le sanzioni disciplinari comminate, entro 15 gironi dall’avvenuta
notifica. Il ricorso deve essere presentato all’Organo di Garanzia, istituito presso la scuola.

Esso è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da un docente con funzioni di
segretario, da un genitore designati dal Consiglio di Istituto. L’Organo di Garanzia ha durata
biennale.
Procedura
Il Dirigente scolastico, ricevuta l’impugnativa, fissa, di norma entro una settimana, la seduta
dell’Organo di Garanzia. Nel frattempo la sanzione impugnata viene sospesa.
Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni scolastici
dall’impugnazione.